In attuazione di entrambi i principi programmatici,
nel proprio Statuto e, in generale, nella Legge 6/12/1991,
n. 394, con propria Legge 24/7/1997, n. 19, la Regione Puglia
ha definito le regole per l'istituzione e la gestione delle
aree naturali protette, in maniera da garantire e promuovere
la conservazione e lo sviluppo del proprio patrimonio naturale
e ambientale, per la salvaguardia e il mantenimento delle tradizionali
attività agricole
silvo-colturali e pastorali.
La suddetta Legge Regionale ha classificato le aree naturali
protette, come segue:
- parchi naturali regionali, quelli costituiti da un sistema
omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai
valori paesaggistici e artistici degli stessi e dalle tradizioni
culturali delle popolazioni locali;
- riserve naturali regionali, quelle che contengono una o
più specie naturalisticamente rilevanti, della flora
e della fauna, o che presentino uno o più ecosistemi
importanti per le diversità biologiche o per la conservazione
delle risorse genetiche.
Fra queste ultime, quelle orientate sono finalizzate alla
conservazione dell'ambiente naturale, consentendo sperimentazioni
ecologiche attive, inclusi gli interventi per il recupero e
la ricostituzione di equilibri naturali degradati.
Nel rispetto di quanto sopra riportato, la Regione Puglia,
con propria Legge 23/12/2002, n. 27, ha istituito la Riserva
Naturale Regionale Orientata, “Bosco delle Pianelle”, nella
perimetrazione ivi definita e totalmente ricadente nell'ambito
territoriale di competenza del Comune di Martina Franca.
Nota
Il materiale descrittivo e fotografico contenuto nel presente
sito è, in larga parte, tratto dall'apposita pubblicazione
edita dal Comune di Martina Franca in concomitanza della
realizzazione del Museo delle Pianelle (giusta autorizzazione
n° 890 del 14/01/2005).
Il materiale cartografico
(aerofotogrammetria – catastale – P.R.G.)
contenuto nel presente sito è di proprietà del
Comune di Martina Franca (giusta autorizzazione n° 890
del 14/01/2005).
La cartografia catastale, di cui
sopra, è stata deformata
per renderla, per quanto possibile, sovrapponibile all'aerofotogrammetria,
e non può, per alcun motivo, essere ritenuta sostitutiva
di quella agli atti del Catasto competente. |